8 Settembre 2026

Anche i libri soggetti a un regime di ostatività

A cura di Michelangelo Taglioli

V.M. Corcos, Cucciolo ferito (1899)

I detenuti “pericolosi” meritano regimi differenziati (o, per meglio dire, massimamente afflittivi) di trattamento per garantire la sicurezza. Questo è il principio che permea la larga parte degli ordinamenti nazionali, quello italiano in primis con il noto regime speciale di cui al 41-bis O.P., avente l’obiettivo di eliminare i contatti con l’esterno e quindi ogni possibile direzione delle attività della cosca all’esterno. La domanda sorge spontanea: come trovare il giusto bilanciamento tra la garanzia della sicurezza e il dovuto rispetto dei diritti dei detenuti?
In Italia il caso di Alfredo Cospito, elemento di punta della galassia anarchica ristretto al 41-bis presso la Casa Circondariale di Sassari, è tornato ad interrogare la giurisprudenza nazionale sulla questione con  alcune rilevanti pronunce – in particolare l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari n. 495 del 27 marzo 2026 e la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Penale, 10 aprile 2025, n. 21834 -. 
Ad un più attento sguardo però tale interrogativo riaffiora anche al di fuori dei confini nazionali, come evidente nel caso Chocholáč c. Slovacchia innanzi alla Corte Edu (ricorso n. 81292/17).

1. Il diniego all’acquisto di libri e il diritto alla cultura – Tribunale di Sorveglianza di Sassari
Nel primo caso, dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Sassari l’oggetto della controversia riguarda la richiesta di acquisto da parte di Cospito di quattro libri e un CD musicale. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) propone reclamo – limitatamente all’acquisto dei testi – contro l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che accoglie le ragioni del detenuto, riformando l’originario diniego della Direzione dell’istituto penitenziario. 
A sostegno della propria posizione, l’Amministrazione invoca la rigidità dell’art. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, recante la organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis O.P., la quale subordina l’acquisto di beni non espressamente inclusi nel c.d. Modello 72 (elenco dei generi reperibili in sopravvitto, ovverosia dai detenuti a proprie spese come extra rispetto ai beni che vengono forniti dal carcere gratuitamente) alla sussistenza di specifiche e comprovate esigenze familiari o sanitarie. Secondo la tesi del DAP, il diniego opposto nel caso di specie non costituisce una lesione afflittiva del diritto allo studio del detenuto, bensì un legittimo esercizio del potere discrezionale organizzativo attribuito all’amministrazione per soddisfare le esigenze di sicurezza.
Il Tribunale di Sorveglianza rigetta il reclamo del DAP, affermando che i libri non possono essere degradati a meri strumenti di intrattenimento. Essi rappresentano vettori primari di informazione, approfondimento culturale e libera esplicazione della personalità, tutelati tutti a livello costituzionale.
Ad essere rilevante non è la formale collocazione del bene all’interno del modello, bensì l’impatto concreto che la misura limitativa produce sul diritto soggettivo. Qualora la restrizione conduca allo svuotamento del diritto anziché alla sua ragionevole regolamentazione – considerato anche che i volumi richiesti non trattano argomenti afferenti al terrorismo o all’anarchia –, il diniego travalica la funzione di prevenzione, andando ad assumere i connotati di una sanzione ingiustificata e puramente afflittiva.

2. Il divieto di acquisto della farina e il diritto alla salute – Corte di Cassazione
Di segno diametralmente opposto, a testimonianza delle persistenti resistenze espresse da parte della giurisprudenza di legittimità, si pone la sentenza della Corte di Cassazione del 10 aprile 2025. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari valorizza il diritto del detenuto a un’alimentazione sana, accogliendo il reclamo di Cospito avverso il divieto di acquistare farina e lievito in sopravvitto. La decisione di merito si fonda peraltro sull’esito di una perizia tecnica svolta dal Nucleo Operativo Artificieri dei Carabinieri di Nuoro, la quale esclude il pericolo concreto di un utilizzo della farina quale materiale esplosivo nel contesto specifico del reparto detentivo.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla Casa Circondariale, dal DAP e dal Ministero della Giustizia, annulla senza rinvio il provvedimento della Sorveglianza, ritenendo dirimente il dato scientifico della potenzialità esplosiva intrinseca della farina se sottoposta a determinate condizioni di sospensione aerea e innesco.
Sotto il profilo dei diritti fondamentali, la Cassazione esclude quindi la natura puramente afflittiva del divieto, qualificandolo come un sacrificio non significativo del diritto alla salute e all’alimentazione sana del detenuto, delineando così un orientamento di spiccata severità volto a postergare la tutela dei diritti individuali rispetto alla eliminazione di qualsivoglia rischio, anche solo astratto e congetturale.

3. Un raffronto sovranazionale: la sentenza della Corte EDU nel caso Chocholáč c. Slovacchia
Un consimile ordine di criticità non è confinato entro i soli margini del dibattito interno. Una prospettiva di rilievo sul tema del bilanciamento tra garanzia della sicurezza e tutela dei diritti fondamentali del detenuto giunge infatti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza riguardante il caso Chocholáč c. Slovacchia (ricorso n. 81292/17). Un detenuto condannato all’ergastolo e ristretto in regime di massima sicurezza, all’interno di una cella singola, subisce la sanzione disciplinare del richiamo per essere stato trovato in possesso di immagini a contenuto erotico eterosessuale, ritagliate da plurime riviste. La normativa penitenziaria slovacca qualifica tale materiale come “threat to morality” (minaccia alla morale), mutuando peraltro il concetto da disposizioni penalistiche sulle condotte sessuali deviate ed imponendone il divieto assoluto.  A fronte del rigetto delle doglianze del detenuto sul piano interno, la Corte di Strasburgo ravvisa nella sanzione una violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata).  I giudici affermano un principio cardine: lo status di detenuto non comporta la perdita automatica dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione, eccettuata naturalmente la libertà personale. Le limitazioni o, comunque, la regolamentazione del loro esercizio sono giustificate solo se connesse a concrete esigenze di sicurezza e prevenzione dei reati, non potendo risolversi in automatismi aprioristici o in un rigido moralismo astratto.  La censura della Corte EDU si appunta proprio sul carattere generale e indiscriminato del divieto sancito dalla fonte normativa interna, il quale impedisce qualsiasi valutazione di proporzionalità ancorata al caso concreto e alle reali esigenze di tutela dell’ordine penitenziario. 

4. Un esercizio dei diritti a geometria variabile
Il contrasto tra tali approcci ermeneutici mette a nudo l’intrinseca instabilità del bilanciamento tra tutela dei diritti inviolabili della persona e pretese di sicurezza dello Stato.
Da un lato, la magistratura di sorveglianza (e la giurisprudenza sovranazionale) rivendicano un controllo stringente sulla proporzionalità delle misure limitative dei regimi differenziati di trattamento, teso a impedire che le stesse si trasformino in uno svuotamento sistematico della dignità e dei diritti soggettivi del detenuto. Dall’altro, l’Amministrazione Penitenziaria e i giudici di legittimità tendono a posizionare l’asse della bilancia verso la massima prevenzione del rischio, giungendo a giustificare restrizioni anche a fronte di pericoli meramente congetturali. Eppure la Corte Costituzionale italiana – ex multis, con la nota sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018, che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti al c.d. “carcere duro” – ha più volte ammonito che le norme del regime speciale non devono convertirsi in «ingiustificate deroghe all’ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale».
Ciò che emerge, almeno sul piano italiano, è un dato: finché la disciplina del regime speciale rimarrà affidata in larga parte a circolari ministeriali destinate a regolamentare capillarmente ogni dettaglio della vita materiale del ristretto, il bilanciamento tra la legittima prevenzione della prosecuzione delle attività criminali e l’indebito svuotamento dei diritti costituzionali, che spettano a tutti gli esseri umani, e quindi anche ai ristretti, rimarrà precario e mobile. 
Continuerà a dipendere dall’opera suppletiva – e inevitabilmente case by case, se non addirittura court by court – dell’organo giudicante chiamato ad esprimersi sui limiti dell’esercizio dei diritti costituzionali, o meglio: umani.

Ricorso per Cassazione contro l’ordinanza 495/2026 pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari

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